Luis Vizzino, avvocato esperto in diritto sportivo, professore a contratto presso la Cattedra di Diritto dello Sport della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, ha parlato in esclusiva alla nostra redazione degli aspetti legali che coinvolgerebbero l'Inter e Mauro Icardi, nelle ultime ore al centro di voci che vorrebbero Wanda Nara pronta ad adire a un'azione legale contro la società nerazzurra.
Su Icardi c'è la possibilità di accusare l'Inter di mobbing?
“Al momento non ci sono assolutamente le condizioni e molto difficilmente ci saranno. Bisogna infatti partire dal presupposto che anche solo potenzialmente il “mobbing” presuppone il verificarsi di condotte vessatorie e reiterate da parte, in genere, del datore di lavoro verso uno o più dipendenti. Nel caso specifico, nonostante quanto si legge da più parti nelle ultime ore, l’Inter in nessun modo potrebbe essere ritenuta responsabile per mobbing nei confronti di Icardi.
Ne mancherebbe qualsiasi presupposto sia relativo alla vessatorietà dei comportamenti che alla loro reiterazione. Gli unici obblighi che graverebbero sulla società nerazzurra anche nel prossimo futuro sarebbero: permettere al calciatore di allenarsi regolarmente di fornirgli le attrezzature idonee alla preparazione atletica mettendogli a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'art. 7.1 dell’accordo collettivo; inserirlo nelle liste così come stabilito dal regolamento FIFA.
Discorso diverso è invece “la scelta tecnica”: sussistendo, infatti, le condizioni predette, Icardi potrebbe anche non essere utilizzato nel
corso della stagione sportiva, senza ciò comportare alcuna responsabilità in capo alla società. In tale ultima circostanza, il calciatore potrebbe richiedere teoricamente la cosiddetta risoluzione per giusta causa sportiva, solo se avesse preso parte al temine della stagione sportiva a meno del 10% delle gare ufficiali disputate dalla sua squadra.
Attenzione però, perché in un qualsiasi rapporto di lavoro, e così anche nel calcio, il rispetto degli obblighi contrattuali incombe anche sul prestatore che, se calciatore, deve sempre e comunque mettersi a disposizione dello staff tecnico e dirigenziale, partecipando alle sedute di allenamento, tenendo comportamenti decorosi, non lesivi della reputazione e dell’immagine della società che rappresenta”.
In merito alla risoluzione per giusta causa cui può far ricorso il calciatore quando partecipa al meno del 10% delle gare ufficiali, cosa si intende? Valgono anche le gare in cui il calciatore venga convocato e non scende in campo?
“Il calciatore potrebbe richiedere la risoluzione per giusta causa sportiva se egli avesse preso parte, per cause a lui non imputabili, a meno del 10% delle gare ufficiali disputate dalla sua squadra di appartenenza. Per “aver preso parte“ si intende “l’aver giocato, l’essere entrato in campo”.
In riferimento all’”imputabilità della causa”, invece, non verrebbero considerati ai fini dell’applicazione di tale istituto: l’eventuale periodo in cui per infortunio o per sospensione disciplinare l’atleta non potrebbe essere stato comunque utilizzato al di là della scelta tecnica. E’ indubbio, ad ogni modo, che la risoluzione per giusta causa sportiva deve essere sempre valutata caso per caso dall’Autorità Giudicante”.
La sovraesposizione mediatica, soprattutto social, di Icardi potrebbe essere un comportamento lesivo della società Inter?
“Sicuramente la sovraesposizione mediatica di cui parla non si sposa perfettamente con i valori, e non solo deontologici, che dovrebbero caratterizzare l’attività di un atleta professionista. Comportamenti lesivi? Ogni società adotta un codice etico che i propri tesserati sono tenuti a rispettare. Immagino che quelli di Icardi e della sua procuratrice non siano comportamenti conformi al codice etico adottato dalla società nerazzurra”.
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